Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021 (Rv. 661155 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Spese per il pignoramento sostenute dal creditore - Obbligo di rimborso gravante sul debitore - Condizioni - Pagamento degli importi intimati con il precetto dopo la consegna dell’atto di pignoramento all’ufficiale giudiziario, ai fini della notifica - Sussistenza - Conseguenze - Diritto del creditore di procedere “in executivis” – Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)