Sez. 1, Sentenza n. 2023 del 13/07/1973 (Rv. 365176 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DI INTERESSI MORATORI PER RITARDO NELL'ADEMPIMENTO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1961 - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DI INTERESSI MORATORI PER RITARDO NELL'ADEMPIMENTO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1961 - SUSSISTENZA.*
Data l'identita di natura degli interessi rispetto al debito principale di imposta (nella specie, di successione), e degli interessi moratori dovuti dal contribuente prima o dopo l'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961 n 29, le cause d'interruzione della prescrizione relative al debito principale sono applicabili al debito accessorio relativo agli interessi.*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)