Sez. 1, Sentenza n. 8874 del 14/04/2006 (Rv. 590982 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria dei pagamenti - Diritto potestativo del curatore alla restituzione delle somme - Riconoscimento del diritto da parte dell'accipiente - Ininfluenza sulla natura del diritto - Conseguenze - Contratto di fideiussione - Pattuizione della sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore nel caso di revoca del pagamento del debitore - Restituzione del pagamento al curatore a seguito di transazione - Estensione a tale ipotesi della clausola contrattuale - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti attribuisce al curatore un diritto potestativo alla restituzione delle somme pagate in violazione della regola del concorso, che non muta la sua natura per il fatto di realizzarsi attraverso una sentenza costitutiva del tribunale fallimentare, o attraverso il riconoscimento del diritto medesimo, incondizionato o transattivo che sia, da parte dell'accipiente. Ne consegue che - a fronte di un contratto di fideiussione che preveda la sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore, nonostante il pagamento del debito da parte del debitore garantito, nel caso di revoca del pagamento stesso - il principio dell'interpretazione del contratto in base alla comune volontà delle parti, desumibile dal contenuto letterale delle loro dichiarazioni, non è violato dal giudice di merito che riferisca la previsione contrattuale, dell'eventuale revoca del pagamento, anche all'ipotesi di revoca accettata dal creditore accipiente, il quale restituisca agli organi del fallimento il pagamento ricevuto a seguito della conclusione di una transazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)