Sez. 5 - , Sentenza n. 140 del 05/01/2022 (Rv. 663595 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Operazioni intracomunitarie - Sistema del "reverse charge" - Diritto alla detrazione - Inerenza dell'operazione - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI
In tema d'IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed al meccanismo del "reverse charge", come chiarito dalla giurisprudenza unionale, il diritto alla detrazione da parte del cessionario, derivante dall'annotazione nel registro degli acquisti, presuppone la sussistenza del requisito dell'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, sicché l'eventuale l'insussistenza di una connessione con l'attività d'impresa del soggetto passivo comporta la ripresa della somma portata in detrazione, ferma l'imposta dovuta.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)