Sez. 1, Sentenza n. 6147 del 22/05/1992 (Rv. 477328 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - In genere | Danno - Liquidazione ad opera di arbitri - Conseguenze - Credito indennitario - Credito di valuta - Configurabilità - Prova del maggior danno - Onere del creditore.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - In genere
Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda la liquidazione del danno ad opera di arbitri, il credito indennitario, in origine di valore, si trasforma in credito di valuta per effetto della liquidazione ad opera degli arbitri, per cui l'importo dell'indennizzo così determinato rimane soggetto al principio nominalistico ed al regime di cui all'art. 1224 cod. civ. con il conseguente onere del creditore di dimostrare che la mora nell'adempimento del debito gli ha cagionato un danno maggiore rispetto a quello risarcibile con gli interessi al tasso legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)