diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 577 del 25/02/1966 (Rv. 321159 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - IMPROROGABILITA DEL TERMINE - DEPOSITO DEL RICORSO A MEZZO DELLA POSTA - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DATA DI ARRIVO DEL PLICO IN CANCELLERIA.*
Stato
decisa il 1966-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321159-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - IMPROROGABILITA DEL TERMINE - DEPOSITO DEL RICORSO A MEZZO DELLA POSTA - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DATA DI ARRIVO DEL PLICO IN CANCELLERIA.*

Il termine di venti giorni dalla notificazione - sancito, a pena d'improcedibilita, dall'art. 369 cod.proc.civ., per il deposito del ricorso - e perentorio e non ammette proroga. Qualora il ricorrente si avvalga del servizio postale per la trasmissione del ricorso alla cancelleria della Corte di Cassazione, il deposito si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, nella data di arrivo del plico in cancelleria, qualunque sia la data di consegna all'ufficio postale, e qualsiasi eventuale ritardo addebitabile al servizio postale non puo costituire motivo legittimo per derogare alla perentorieta del termine, trattandosi di un rischio inerente al mezzo adoperato per eseguire il deposito del ricorso e del quale il ricorrente deve tener conto, se non vuole incorrere nella sanzione di legge.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)