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Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013 (Rv. 627791 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI | Destinatario diverso dal mittente - Consegna della merce o richiesta della stessa - Effetti - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627791-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)