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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978

Testo vigente

Titolo III. Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1968

Art. 29

1. Nel Protocollo allegato alla Convenzione del 1968 sono inseriti gli articoli seguenti:
"ARTICOLO V-bis.
In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorita' giudiziaria" comprendono le autorita' amministrative danesi.
ARTICOLO V-ter.
Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca o in Irlanda, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave e' stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintantoche' tale agente non sia stato informato. Essi devono, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.
ARTICOLO V-quater.
Se, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 della Convenzione sul Brevetto europeo per il Mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, gli articoli 52 e 53 della presente Convenzione si applicano alle disposizioni relative alla residence in base al testo inglese della prima Convenzione, ogni riferimento alla residence nella prima Convenzione deve avere la stessa portata del termine domicile negli articoli 52 e 53.
ARTICOLO V-quinquies.
Fatta salva la competenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, in base alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validita' di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della Convenzione sul Brevetto europeo per il Mercato comune, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975".

Titolo IV. Adattamenti del protocollo del 1971

Art. 30

1. L'articolo 1 del Protocollo del 1971 e' completato dal comma seguente:
"La Corte di Giustizia delle Comunita' Europee e' ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione del 27 settembre 1968 nonche' al presente Protocollo".

Art. 31

1. L'articolo 2, punto i del Protocollo del 1971 e' sostituito dal testo seguente:
"1. - in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van Cassatie e le Conseil d'Etat - de Raad van State,
in Danimarca: hojesteret,
nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshife des Bundes,
in Francia: la Cour de Cassation e le Conseil d'Etat,
in Irlanda: the Supreme Court,
in Italia: la Corte Suprema di Cassazione,
nel Lussemburgo: la Cour superieure de Justice giudicante in cassazione,
nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,
nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell'articolo 37, secondo comma, o dell'articolo 41 della Convenzione".

Art. 32

1. L'articolo 6 del Protocollo del 1971 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 6.
Il presente Protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare e a Mayotte.
Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che il presente Protocollo si applichera' alle Antille olandesi.
In deroga al primo comma, il presente Protocollo non si applica:
1) alle Isole Faeroer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,
2) ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o piu' territori.
Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee".

Art. 33

1. L'articolo 10, lettera d) del Protocollo del 1971 e' sostituito dal testo seguente:
"d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6".

Titolo V. Disposizioni transitorie

Art. 34

1. La Convenzione del 1968 ed il Protocollo del 1971 modificati dalla presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della Convenzione del 1968, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del Titolo III della Convenzione del 1968 modificata.

3. Inoltre, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della Convenzione del 1968 ed i tre Stati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, nonche' nelle relazioni tra questi ultimi, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione fra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del Titolo III della Convenzione del 1968 modificata, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del Titolo II modificato o alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. .

Art. 35

1. Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.

Art. 36 Per la Danimarca e l'Irlanda e per un periodo di tre anni, dopo l'entrata in vigore della Convenzione del 1968, la competenza in materia marittima e' determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni di detta Convenzione, dalle disposizioni elencate nei seguenti nn. da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno piu' applicabili in ciascuno di detti Stati allorche' entrera' in essi in vigore la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952

1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando alla nave oggetto della rivendicazione o a qualsiasi altra nave di sua proprieta' e' stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma e' stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei seguenti casi:

  1. a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;

  2. b) quando la rivendicazione e' sorta in detto Stato;

  3. c) quando la rivendicazione e' sorta durante un viaggio nel corso del quale e' stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;

  4. d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;

  5. e) quando la rivendicazione e' sorta in seguito a salvataggio o assistenza;

  6. f) quando la rivendicazione e' garantita da ipoteca sulla nave di cui e' stato operato il sequestro conservativo.

2. Puo' essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o a qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui e' sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p), o q), potra' essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprieta' appartengono alla stessa o alle stesse persone.

4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore puo' essere sequestrata in virtu' di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Cio' vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.

5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una rivendicazione originata da uno o piu' dei seguenti motivi:

  1. a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;

  2. b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;

  3. c) assistenza e salvataggio;

  4. d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;

  5. e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;

  6. f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;

  7. g) avaria comune;

  8. h) cambio marittimo;

  9. i) rimorchio;

  10. j) pilotaggio;

  11. k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;

  12. l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;

  13. m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;

  14. n) esborsi del capitano, compresi quelli effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;

  15. o) controversie sulla proprieta' di una nave;

  16. p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprieta', possesso, uso o profitti della stessa;

  17. q) garanzia ipotecaria su una nave.

6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p), l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).

Titolo VI. Disposizioni finali

Art. 37

1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee rimettera' ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 3 giugno 1971 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

2. I testi della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 1971, redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese sono allegati alla presente Convenzione. I testi redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari della Convenzione nel 1968 e del Protocollo del 1971.

Art. 38

1. La presente Convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.

Art. 39

1. La presente Convenzione entrera' in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dagli Stati membri originari della Comunita' e da un nuovo Stato membro.

2. Per ogni nuovo Stato membro che ratifichera' in seguito la Convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Art. 40

1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati membri:

  1. a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

  2. b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati contraenti.

Art. 41

1. La presente Convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretario del Consiglio delle Comunita' Europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

2. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

3. FATTO a Lussemburgo, addi' nove ottobre millenovecentosettantotto.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Foor Zijne Majesteit de Koning
der Belgen
RENAAT VAN ELSLANDE
Foor Hendes Majestaet Dan marks Dronning
NATHALIE LIND
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland
HANS-JOCHEN VOGEL
Pour le President de la Republique Francaise
ALAIN PEYPEFITTE
Thar ceann Uachtarn na hEireann
GERARD COLLINS
Per il Presidente della Repubblica italiana
PAOLO BONIFACIO
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
ROBERT KRIEPS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J. DE RUITER
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ELWYN-JONES
N.B. - I testi della Convenzione del 27 settembre 1968 e del Protocollo del 3 giugno 1971, sono pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 254 dell'8 ottobre 1971 (legge 21 giugno 1971, n. 804) e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 dell'11 giugno 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 180).

4. Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO