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Sez. 4, Sentenza n. 18851 del 10/04/2012 Cc. (dep. 16/05/2012) Rv. 253862 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Enti esponenziali - Legittimazione all'impugnazione - Intervento con il deposito di memorie - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253862-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

La persona offesa dal reato non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame in materia di libertà personale, né ad intervenire con il deposito di memorie, atteso che tale diritto è attribuito solo al pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, all'imputato e al suo difensore. (Nella specie la S.C. ha escluso il diritto del Codacons a presentare memorie e ad interloquire nella materia delle misure cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)