Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima
Testo in vigore al
Art. 116 Segnalazione degli attrezzi con ami
1. I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non piu' di 500 metri.
2. Le estremita' dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
Sezione VI. Delle tonnare, tonnarelle e mugginare
Art. 117 Distanze per l'impianto
1. L'impianto di una tonnara, non puo' essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare.
2. Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
Art. 118 Segnalazione delle tonnare
1. La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea.
2. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:
- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
Art. 119 Limitazioni per altre attivita' di pesca
1. Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, e' vietato l'esercizio di ogni altra forma di, pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.
2. E' altresi' vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto piu' foraneo di ciascuna tonnara.
Art. 120 Tonnarelle
1. Durante il periodo di funzionamento della tonnarella e' vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari.
2. E' altresi' vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto piu' foraneo di ciascuna tonnarella.
3. Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
Art. 121 Mugginare
1. Durante il periodo di funzionamento della mugginara, e' vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.
2. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede.
Art. 122 Rinvio
1. Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.
Capo III. Delle pesche speciali
Sezione I. Della pesca del corallo
Art. 123 Denunzia di scoperta
1. La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge, deve essere presentata all'ufficio marittimo piu' prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalita' del denunziante, la data di scoperta del banco, nonche' l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
Art. 124 Stagione di pesca
1. La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno Solare.
Sezione II. Della pesca del novellame
Art. 125 Novellame per allevamento
1. Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonche' il commercio ed il trasporto di esso.
2. L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione indicando, oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2) e 4) dell'art. 74, il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonche' l'elenco dei pescatori addetti.
3. Il permesso e' rilasciato su modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede.
4. Ogni successiva variazione deve essere annotata nel permesso su istanza dell'imprenditore dall'autorita' marittima.
Art. 126 Novellame per consumo
1. Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.
Art. 127 Attrezzi consentiti
1. L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame e' consentito solo per il periodo di validita' della relativa autorizzazione.
Sezione III. Della pesca subacquea
Art. 128 Esercizio della pesca subacquea
1. La pesca subacquea e' consentita, con o senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo, se a fine professionale, o di pescatori sportivi.
Art. 129 Limitazioni
1. L'esercizio della pesca subacquea e' vietato:
1) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
2) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
3) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
4) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;
5) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.
Art. 130 Segnalazione
1. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il pescatore e' accompagnato da un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante.
2. Il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del natante-appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
3. In periodo notturno, il segnale e' costituito da una luce gialla
intermittente, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri
Art. 131 Limitazione di uso del fucile subacqueo
1. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Sezione IV. Delle altre pesche
Art. 132 Pesca dei crostacei
1. La pesca dell'aragosta (Palimurus elephas-P. vulgaris) e' vietata dal IV gennaio al 30 aprile.
2. La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) e' parimenti vietata dal 1 gennaio al 30 aprile.
Art. 133 Pesca dei molluschi
1. La pesca dei molluschi bivalvi e' consentita senza limitazione di stagioni.
2. Le modalita' della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Art. 134 Pesca del pesce spada
1. La pesca del pesce spada esercitata con attrezzi diversi dall'arpione e' vietata dal 1 giugno al 15 luglio.
2. Il limite di tempo per l'esercizio della pesca con arpioni e' fissato dal capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Sezione V. Della raccolta di vegetazione marina
Art. 135 Raccolta di fanerogame
1. Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Art. 136 Sfruttamento del banco
1. Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialita'.