Sez. 5, Sentenza n. 12883 del 01/06/2007 (Rv. 598916 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | IVA - Omessa dichiarazione - Sanzione applicabile - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
IVA - omessa dichiarazione - sanzione applicabile - determinazione - criteri. La misura della sanzione applicabile nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA dipende dalla circostanza che l'imposta fosse dovuta o meno, ed è determinata nel primo caso in misura percentuale rispetto all'imposta che sarebbe stata dovuta, nel secondo caso in misura variabile tra un minimo ed un massimo predeterminato dal legislatore (art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. 471 del 1997). Ne consegue che, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte di soggetto che abbia compiuto operazioni per le quali è dovuta l'imposta, è viziata la sentenza di merito la quale applichi le minori sanzioni previste dall'art. 5, comma 3, cit., in luogo delle più gravi sanzioni previste dal comma 1 della stessa norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)