Sez. 3, Sentenza n. 2190 del 20/07/1974 (Rv. 370560 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO NEI TERMINI E NEI MODI DI LEGGE - EFFETTI - CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL CHIAMATO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO NEI TERMINI E NEI MODI DI LEGGE - EFFETTI - CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL CHIAMATO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Il terzo, che sia stato chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale chieda di essere da lui garantito - nella specie del pagamento dei danni prodotti dall'autovettura di esso convenuto per essere stata tale autovettura tamponata da un veicolo appartenente al terzo - non puo eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale e chiamato, qualora il convenuto, non avendo proposta alcuna eccezione d'incompetenza nei termini e modi di legge, abbia reso non piu contestabile la Competenza del giudice adito. (V 1267'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)