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Sez. 3, Sentenza n. 2190 del 20/07/1974 (Rv. 370560 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO NEI TERMINI E NEI MODI DI LEGGE - EFFETTI - CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL CHIAMATO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370560-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO NEI TERMINI E NEI MODI DI LEGGE - EFFETTI - CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL CHIAMATO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*

Il terzo, che sia stato chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale chieda di essere da lui garantito - nella specie del pagamento dei danni prodotti dall'autovettura di esso convenuto per essere stata tale autovettura tamponata da un veicolo appartenente al terzo - non puo eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale e chiamato, qualora il convenuto, non avendo proposta alcuna eccezione d'incompetenza nei termini e modi di legge, abbia reso non piu contestabile la Competenza del giudice adito. (V 1267'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)