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Sez. 3, Sentenza n. 1363 del 21/10/1968 Ud. (dep. 14/12/1968) Rv. 109715 - 01

PROFESSIONISTI - IN GENERE - ODONTOTECNICO - DENOMINAZIONI - USO DI AGGIUNTE CHE POSSANO INGENERARE EQUIVOCO - DIVIETO - AGGIUNTA DEL TERMINÈ STUDIÒ - SUSSISTENZA DI REATO.*
Stato
decisa il 1968-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109715-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE - ODONTOTECNICO - DENOMINAZIONI - USO DI AGGIUNTE CHE POSSANO INGENERARE EQUIVOCO - DIVIETO - AGGIUNTA DEL TERMINÈ STUDIÒ - SUSSISTENZA DI REATO.*

Commette il reato di cui all'art 22 RD 31 maggio 1928, n 1334, l'odontotecnico che nell'Esercizio di tale arte ausiliaria delle professioni sanitarie fa uso della denominazione studio odontoprotesico. Gli odontotecnici infatti sono autorizzati dall'art 11 RD n 1334 del 1928 unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli loro forniti da chi esercita la professione sanitaria, e nello Esercizio delle loro funzioni e fatto loro divieto, dall'art 22 RD citato, di adoperare termini che non siano la rigorosa letterale riproduzione di odontotecnico o aggiunte a tale denominazione che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto della loro attivita professionale e l'aggiunta del termine studio alla denominazione di odontotecnico puo ingenerare l'equivoco che il lavoratore sia abilitato a progettare anche modelli di apparecchi di protesi dentaria senza bisogno del medico dentista.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 22, Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)