Sez. 1, Sentenza n. 28596 del 25/05/2006 Ud. (dep. 09/08/2006) Rv. 234921 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante della collaborazione - Rapporti tra le attenuanti speciali e quella comune.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le attenuanti della collaborazione di cui agli articoli 73, comma settimo, e 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 si pongono come attenuanti speciali rispetto a quella di cui all'articolo 62, numero 6, cod. pen., per cui quest'ultima non può trovare applicazione qualora sia fondata sulla condotta collaborativa che, nella configurazione delle attenuanti speciali, ha una portata più ampia. Ne deriva che, una volta escluse le attenuanti speciali, non può essere riconosciuta la più restrittiva attenuante generale.
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)