Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 05/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202244 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Riesame dell'ordinanza | Richiesta - Legittimazione - Maggiore latitudine rispetto al sequestro preventivo - Ragione - Art. 322 cod. proc. pen.: indicazione dei soggetti legittimati - Art. 318 cod. proc. pen.: locuzione "chiunque vi abbia interesse" - Nozione: comprende tutti coloro che ricevono danno dal mantenimento del provvedimento cautelare.
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Riesame dell'ordinanza
L'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di questo, infatti, possono avanzare richiesta - a norma dell' art. 322 cod. proc. pen. - l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. La facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta - ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen. - a "chiunque vi abbia interesse", vale a dire non solo all'imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)