Sez. 6, Sentenza n. 1441 del 20/11/1970 Ud. (dep. 04/02/1971) Rv. 116555 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - ESTREMI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO).*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - ESTREMI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO).*
L'art 323 cod pen contiene una disposizione generale e complementare diretta a reprimere tutti quegli abusi commessi dai pubblici ufficiali contro l'altrui diritto che non sono contemplati da una specifica disposizione di legge. I limiti dei poteri del pubblico ufficiale vanno determinati in base ai principi di diritto pubblico, tenendosi presente che i vizi tipici della legittimita degli Atti amministrativi costituiscono altrettanti criteri per riconoscere l'abusivita oggettiva di certi fatti posti in essere dal pubblico ufficiale. Il solo abuso oggettivo dei poteri inerenti alle funzioni pubbliche non e tuttavia sufficiente a costituire il delitto di cui all'art 323 cod pen, ma e necessaria un'arbitrarieta soggettiva consistente nella volonta cosciente e libera di commettere il fatto, sapendo di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni (dolo generico). (V 112296, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)