Sez. 2, Sentenza n. 14175 del 01/04/2025 Cc. (dep. 10/04/2025) Rv. 287804-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio - Delitto realizzato mediante "trasferimento" transfrontaliero di denaro di delittuosa provenienza - Natura del reato e luogo di perfezionamento - Indicazione - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI
In tema di riciclaggio, il delitto realizzato mediante "trasferimento" transfrontaliero di denaro di delittuosa provenienza, per la sua natura di reato a forma libera e a consumazione potenzialmente prolungata, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si realizza un qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi, successivo a precedenti versamenti, da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito, sicché, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta. (Fattispecie relativa al trasferimento elettronico di danaro da conto estero a conto acceso da un diverso soggetto presso un istituto di credito italiano in cui la Corte ha ritenuto che fosse stata realizzata in Italia una frazione della complessiva condotta costituente l'azione dissimulatoria, integrante il delitto di riciclaggio).
Cod. Pen. art. 16 CORTE COST., Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)