Sez. 6, Sentenza n. 31656 del 13/02/2008 Ud. (dep. 29/07/2008) Rv. 242046 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Procedura di vendita dei beni pignorati - Commissionario giudiziario nominato dal giudice - Pubblico ufficiale.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Il commissionario giudiziario, nominato dal giudice dell'esecuzione civile per la vendita dei beni pignorati, è pubblico ufficiale in quanto svolge, senza alcuna dipendenza funzionale dalle parti, compiti d'ausiliario del giudice non meramente esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 532, Cod. Proc. Civ. art. 533
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)