Sez. L, Sentenza n. 1583 del 21/02/1997 (Rv. 502585 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale - Articolo unico dell'A.C.N. reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981 sulla regolamentazione del relativo rapporto - Interpretazione - Disciplina degli aumenti periodici di anzianità - Estensione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'articolo unico sulla regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981, deve essere interpretato nel senso che l'estensione a detti sanitari delle norme previste per i medici specialisti ambulatoriali comprende anche quelle, previste dall'accordo stesso, relative al computo degli aumenti periodici di anzianità.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 22/10/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)