Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26278 del 25/11/2013 (Rv. 628423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza di rinnovazione della notifica o integrazione del contraddittorio emessa in udienza o in adunanza - Assenza della parti costituite - Comunicazione - Necessità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)