Sez. 2, Sentenza n. 3038 del 08/06/1995 Cc. (dep. 28/06/1995) Rv. 202125 - 01
Difesa e difensori - Di ufficio | Sostituzione per l'udienza del difensore d'ufficio - Riferibilità della sostituzione al singolo atto - Conseguenze in tema di notifica dell'estratto contumaciale.
Difesa e difensori - Di ufficio
Poiché nel nuovo codice di procedura penale ha parificato il difensore d'ufficio a quello di fiducia, attuando il principio della "unicità" e della "immutabilità" dell'ufficio di difesa, la nomina, avvenuta in udienza, del sostituto del difensore d'ufficio già nominato con il decreto di citazione deve intendersi riferita al singolo atto (nella specie l'udienza) per cui è avvenuta, e non all'intero procedimento, con la conseguenza che al titolare della difesa e non al sostituto deve essere notificato l'estratto contumaciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)