Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 33 Domicilio della persona offesa
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
Art. 34 Designazione del sostituto del difensore
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.
Art. 35 Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:
a) il nome e il cognome dell'imputato;
b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.
2. Quando mittente e' il difensore, la sottoscrizione e' autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.
3. Se l'imputato e' detenuto, l'autorita' che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che gia' reca le indicazioni suddette, senza che cio' ritardi l'inoltro della corrispondenza.
4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.
5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.
Art. 36 Accesso del difensore al luogo di custodia
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.
2. A tale fine la qualita' di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.
3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto e' consegnata a chi esercita la custodia ed e' da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
Art. 37 Procura speciale rilasciata in via preventiva
1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice puo' essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualita' in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397
Capo V. Disposizioni relative agli atti
Art. 39 Autenticazione della sottoscrizione di atti
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalita' puo' essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.
Art. 40 Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
1. Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.
Art. 41 Atto ricostituito
1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Art. 42 Trasmissione a distanza di copia di atti
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, puo' avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
Art. 44 Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al piu' tardi nel giorno successivo, all'autorita' giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 45 Relazione nel procedimento in camera di consiglio
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale e' svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.
Art. 45-bis Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
Art. 46 Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e' trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.
Art. 47 Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.
Art. 48 Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
Art. 49 Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi
1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, e' racchiusa in un involucro, sul quale e' trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalita' delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonche' la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
Art. 50 Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
1. Quando il verbale e' redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso puo' essere formato da piu' ausiliari o da piu' tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro e' sottoscritto dai soli verbalizzanti.
Art. 51 Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perche' provveda alla scelta del personale idoneo.
2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.
3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.
3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.
Art. 52 Citazione dell'interprete
1. Con il provvedimento di nomina e' disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete puo' essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.