Sez. 3, Sentenza n. 85 del 12/01/1972 (Rv. 355784 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*
L'articolo 645 cod proc civ, nel prescrivere tassativamente che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo deve proporsi davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una Competenza funzionale ed inderogabile, non modificabile per ragioni di connessione o di continenza di cause. In conseguenza, nel caso in cui dinanzi al giudice adito in Sede di opposizione all'ingiunzione sia stata proposta una domanda riconvenzionale che ecceda i limiti di Competenza del detto giudice, le due cause devono restare separate, a norma dell'articolo 36 cod proc civ, e, mentre la pronuncia sull'opposizione deve essere trattenuta dal giudice che ha emesso il decreto opposto, la pronuncia di incompetenza deve essere, invece, limitata alla sola domanda riconvenzionale. (Conf 123'71; mass n 349487).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)