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Sez. 1, Sentenza n. 7989 del 01/10/1994 (Rv. 487968 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Ammalato dimesso - Permanenza ulteriore presso una pubblica struttura ospedaliera per incuria dei congiunti - Illecito extracontrattuale - Configurabilità a carico dei congiunti - ESclusione - Spese di spedalità - Rimborso - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487968-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

La responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.) ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto, non legato all'attore da alcun rapporto giuridico precedente o, comunque, indipendentemente da tale eventuale rapporto, mentre, se a fondamento della pretesa venga enunciato l'inadempimento di un'obbligazione volontariamente contratta, ovvero anche derivante dalla legge (art. 1173 cod. civ.), è ipotizzabile unicamente una responsabilità contrattuale o legale. Pertanto, nessun illecito extracontrattuale è configurabile a carico dei congiunti che lascino presso una pubblica struttura ospedaliera l'ammalato dimesso, perché non più bisognoso di cure ospedaliere, ma sorge a loro carico unicamente l'obbligazione - derivante dalla legge in presenza dei requisiti all'uopo stabiliti - di rimborsare le spese di spedalità erogate dal servizio sanitario nazionale attraverso l'unità sanitaria competente (legge 3 dicembre 1931 n. 1580; legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 69).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 03/12/1931 num. 1580 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 69, Legge Reg. Toscana 19/08/1983 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)