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Sez. 1, Sentenza n. 3540 del 13/06/1984 (Rv. 435545 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - DEDUZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO DELLE ECCESSIVITÀ DELLA STIMA DELL'UFFICIO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DEL POTERE DELL'UFFICIO STESSO DI PROCEDERE A GIUDIZIO DI CONGRUITÀ, EFFETTUATA PER LA PRIMA VOLTA DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435545-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - DEDUZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO DELLE ECCESSIVITÀ DELLA STIMA DELL'UFFICIO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DEL POTERE DELL'UFFICIO STESSO DI PROCEDERE A GIUDIZIO DI CONGRUITÀ, EFFETTUATA PER LA PRIMA VOLTA DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'applicabilità, anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, del divieto di domande nuove in grado d'appello, comporta che il contribuente, ove insorga davanti alla commissione di primo grado, avverso accertamento in rettifica del valore dichiarato ai fini dell'INVIM, deducendo soltanto l'eccessività della stima dell'ufficio, non può contestare per la prima volta, dinanzi alla commissione di secondo grado, il potere dell'ufficio di procedere a giudizio di congruità (nella specie, sotto il profilo che trattavasi di trasferimento immobiliare assoggettato all'IVA, rispetto al quale erano vincolanti i valori accertati per detta imposta), atteso che la relativa deduzione esula dalla mera modificazione della causa petendi, ma muta il petitum, mettendo in discussione l'an, anziché il solo quantum, della pretesa tributaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)