Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 27/10/1965 (Rv. 314267 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Presupposto dell'espromissione e la sussistenza di una obbligazione altrui, che l'espromittente possa assumere, senza delegazione del debitore verso il creditore, valga o meno tale intervento a liberare il debitore originario, onde non e dato ravvisare espromissione prima che si renda giuridicamente operante il rapporto obbligatorio da espromettere. Non ricorre, pertanto, l'ipotesi dell'espromissione nel caso del terzo che, prima del perfezionamento del contratto di compravendita, garantisca l'adempimento da parte del compratore dell'obbligazione di pagare il prezzo della merce.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)