Sez. 1, Sentenza n. 862 del 05/05/1967 (Rv. 327022 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - SANZIONE - INAPPLICABILITA ALLE CONDIZIONI CASUALI E MISTE - FATTISPECIE IN TEMA DI PATTO DI PRELAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - SANZIONE - INAPPLICABILITA ALLE CONDIZIONI CASUALI E MISTE - FATTISPECIE IN TEMA DI PATTO DI PRELAZIONE.*
La norma dell'art. 1359 cod.civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, trova applicazione solo nell'ipotesi di condizione casuale o di condizione mista, per la parte non rimessa alla volonta del contraente non trova applicazione, invece, nell'ipotesi di condizione potestativa semplice. In applicazione di tale principio, qualora sia stato convenuto un patto di prelazione (ossia un contratto preliminare unilaterale avente per contenuto l'obbligazione di -preferire a parita di condizioni-, la quale diviene attuale quando si verifica la condizione sospensiva della volonta futura di vendere la cosa considerata nel patto), il promissario non puo invocare la tutela ex art. 1359 cod.civ., se il promittente trasformi la cosa in una-res nova- determinando cosi la caducazione del patto. (nella specie, era stato convenuto, a favore del proprietario di un albergo, il patto di prelazione per il caso che il proprietario di un giardino adiacente lo avesse voluto vendere il proprietario del giardino aveva costruito sullo stesso un edificio, di cui intendeva vendere una porzione a terzi ed il proprietario dell'albergo pretendeva di esercitare il diritto di prelazione. I giudici di merito negavano l'applicabilita al caso dell'art. 1359 cod.civ. e la Corte suprema, rigettando il ricorso, ha enunciato i principi su indicati). (sulla prima parte della massima, Conf.325838, 1655-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)