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Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 2 Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea

1. Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.

2. La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.

Art. 3 Attivita' all'estero

1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza.

2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, e' data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4 Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri

1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Fr.-V.G.:

  1. a) la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Fr.-V.G.;

  2. b) le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonche' gli atti di indirizzo e coordinamento;

  3. c) le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.

Art. 5 Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle gia' trasferite dallo Stato alla regione.

2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.

Art. 6 Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G

1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

2. Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui e' fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.

3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.

Art. 7 Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6, sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che gia' le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del D.P.R. n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonche' ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso D.P.R. n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 616 si provvedera' con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.

Art. 8 Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che gia' non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.

2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R.
n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che gia' non le spetti per competenza propria.

3. Le funzioni gia' delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.

4. Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.

5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 9 Estensione alla regione Fr. V.G. di ulteriori facolta' e poteri

1. Sono estesi, altresi', alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia gia' investita, ogni facolta' o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalita' ed entro i limiti per le stesse previsti.

2. E' anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facolta' o poteri.

Capo II. Disposizioni speciali

Sezione I. Disposizioni concernenti il servizio del libro fondiario

Art. 10 Custodia degli originali dei decreti tavolari

1. Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, assieme alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.

Art. 11 Funzioni del conservatore del libro fondiario

1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.

Sezione II. Disposizioni di attuazione dell'art. 46 dello statuto speciale

Art. 12 Esclusivita' della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

1. Nessuna azione puo' essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., ne' questa puo' stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresi' alla designazione dei difensori.

Sezione III. Disposizioni concernenti il credito

Art. 14 Criteri per le strutture organizzative e le modalita' di funzionamento degli enti

1. Fra le funzioni trasferite alla regione Fr.-V.G. con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, si intendono comprese quelle riguardanti le strutture organizzative e le modalita' di funzionamento degli enti ivi considerati.

Art. 15 Nomina del presidente del fondo di rotazione

1. Alla nomina del presidente del comitato di gestione del fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, si provvede d'intesa con il presidente della regione Fr.-V.G.

2. Il presidente della regione da' riscontro ed eventualmente l'assenso alla richiesta dell'intesa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In mancanza di riscontro si procede senza intesa.

Art. 16 Comunicazione di dati

1. Gli enti considerati nell'art. 5, n. 8, dello statuto speciale e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, secondo le modalita' stabilite con legge regionale, le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee.

2. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

3. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.

Sezione IV. Disposizioni varie

Art. 17 Polizia locale, urbana e rurale

1. La regione Fr.-V.G. e' titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616.