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Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 25/07/2025 (Rv. 675898-01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Pactum fiduciae - Efficacia meramente obbligatoria - Violazione - Tutela risarcitoria - Esperibilità - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Ragioni. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675898-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

Il pactum fiduciae non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.

Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)