Sez. L, Sentenza n. 8290 del 10/11/1987 (Rv. 455886 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ INPS - DIVIETO - CESSAZIONE "EX NUNC" EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 1985 - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 6 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ INPS - DIVIETO - CESSAZIONE "EX NUNC" EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314 DEL 1985 - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 6 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - PORTATA.*
A seguito della sentenza n. 314 del 1985 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A) della legge n. 1338 del 1962 nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico dello stato, nonché (in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87) nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime con le precedenti sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982 - è stato completamente eliminato ex nunc il suddetto divieto di integrazione al minimo, senza che - pertanto - sia venuto meno il diritto del pensionato alla detta integrazione per effetto della nuova disciplina (art. 6 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638), che ha reintrodotto, in termini diversi, tale divieto, atteso che essa trova applicazione solo a decorrere dall'1 ottobre 1983, senza intaccare la situazione normativa precedente. (V 2388/87, mass n 451568).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)