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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11828 del 08/06/2015 (Rv. 635598 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio presupposto - Domanda fondata su prognosi di incostituzionalità della disciplina applicabile - Pronuncia della Corte costituzionale di manifesta infondatezza della questione - Diritto all'equo indennizzo da protrazione del giudizio "a quo" - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635598-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la parte del giudizio presupposto che, a fondamento della domanda ivi svolta, abbia posto una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile, poi dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, non ha diritto a essere indennizzata per l'ulteriore protrazione del giudizio "a quo", trattandosi di un'evenienza non suscettibile di determinare alcun patema d'animo in ordine all'esito dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)