Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11828 del 08/06/2015 (Rv. 635598 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio presupposto - Domanda fondata su prognosi di incostituzionalità della disciplina applicabile - Pronuncia della Corte costituzionale di manifesta infondatezza della questione - Diritto all'equo indennizzo da protrazione del giudizio "a quo" - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la parte del giudizio presupposto che, a fondamento della domanda ivi svolta, abbia posto una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile, poi dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, non ha diritto a essere indennizzata per l'ulteriore protrazione del giudizio "a quo", trattandosi di un'evenienza non suscettibile di determinare alcun patema d'animo in ordine all'esito dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)