Sez. 4, Sentenza n. 224 del 29/01/1997 Cc. (dep. 10/02/1997) Rv. 207268 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AVVISI | Custode di cose sequestrate - Provvedimento di liquidazione del compenso - Opposizione - Avviso alle parti interessate - Ministro del tesoro - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AVVISI
Il giudice dell'esecuzione, adito a seguito di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale, deve provvedere ad avvisare dell'udienza il Ministro del Tesoro, da citare presso l'Avvocatura dello Stato, quale parte interessata alla risoluzione della controversia, e deve poi accertare, utilizzando anche poteri di informativa spettanti al giudice dell'esecuzione, se il provvedimento di dissequestro sia stato eseguito e con quale esito e se, in caso positivo, sia stato compilato, ai sensi dell'art. 84 disp. att. cod. proc. pen., un documento che consenta le verifiche del caso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)