Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25296 del 28/11/2014 (Rv. 633305 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Accertamento del reddito del socio - Motivazione "per relationem" - Riferimento all'accertamento del reddito della società - Legittimità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)