Sez. 4, Sentenza n. 1828 del 13/11/1968 Ud. (dep. 05/02/1969) Rv. 110238 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - IN GENERE - PRESENTAZIONE - IN GENERE - CONTESTUALITA CON LA DICHIARAZIONE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - IN GENERE - PRESENTAZIONE - IN GENERE - CONTESTUALITA CON LA DICHIARAZIONE - NOZIONE.*
I motivi di impugnazione e, in particolare, quelli di ricorso per Cassazione devono considerarsi contestuali alla dichiarazione di gravame quando, la loro presentazione, pur non avendo la stessa data della dichiarazione, avvenga nel termine di tre giorni da quello in cui e emesso il provvedimento da impugnarsi. Ne consegue che e ammissibile il ricorso per Cassazione quando, essendo stata proposta la dichiarazione di gravame dall'imputato, i motivi siano sottoscritti dallo stesso e non gia da un avvocato iscritto nell'albo speciale, purche la loro presentazione successiva alla suddetta dichiarazione avvenga entro il termine prescritto dalla prima parte dell'art.201 cod.proc.pen. (Conf.107314, anno 1968 105858, anno 1967 100857, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)