Sez. 1, Sentenza n. 4349 del 05/10/1977 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138575 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA CONGRUA, ADEGUATA, EQUA O ESPRESSIONI SIMILI - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA CONGRUA, ADEGUATA, EQUA O ESPRESSIONI SIMILI - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Le espressioni "pena congrua", "pena adeguata" e simili sono da sole idonee a soddisfare l'Obbligo della motivazione quando la pena concretamente inflitta e di poco superiore al minimo edittale. (in senso conforme, V 132257, anno 1976; 130322, 129859, anno 1975; 128663, anno 1974; 123999, anno 1973; 108454, 107377, anno 1968. Nel senso che le predette espressioni soddisfano, da sole, l'Obbligo della motivazione anche nel caso di concreta applicazione di una pena intermedia tra il minimo ed il massimo edittale, V 130541, 129631, anno 1975; 121870, anno 1972; 118512, anno 1971; 113286, anno 1969; 108454, 107377, anno 1968; 101843, anno 1966. Piu genericamente, nel senso, cioe, che le suddette espressioni poiche fanno riferimento, anche implicitamente, agli elementi di cui all'art 133 cod pen sono sufficienti essendo indicative che il potere del giudice non e degenerato in arbitrio, V 122689, anno 1972; 112118, anno 1969; 108590, anno 1968 e, recentemente, ud. 30/11/77, neroni. Contra, nel senso che non e adempiuto l'Obbligo della motivazione quando sia affermato apoditticamente in ordine alla pena inflitta che essa era congrua e rispondente alla gravita del reato, senza peraltro indicare le ragioni di tale gravita, V 108826, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)