Sez. L, Sentenza n. 6751 del 22/12/1981 (Rv. 417636 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CASSA PER ALMENO QUATTRO MESI PER ANNO - DIRITTO DELL'AGENTE ALLA SUPERIORE QUALIFICA DI RICEVITORE DI PRIMA CLASSE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CASSA PER ALMENO QUATTRO MESI PER ANNO - DIRITTO DELL'AGENTE ALLA SUPERIORE QUALIFICA DI RICEVITORE DI PRIMA CLASSE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
In base al combinato disposto dell'art. 17 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo e dell'art. 2103 cod. civ., l'Esercizio delle funzioni amministrative e di cassa per almeno quattro mesi per anno non vale a conferire all'agente la superiore qualifica di ricevitore di prima classe, ove si accerti che tale Esercizio sia dipeso dalla sostituzione di lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto. (Conf 1542/80, mass n 405102).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1940 num. 17, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)