Sez. L, Sentenza n. 5300 del 28/08/1986 (Rv. 447872 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIVIETO DI ASSUNZIONE OD INCARICHI RETRIBUITI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIVIETO DI ASSUNZIONE OD INCARICHI RETRIBUITI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*
L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336 in tema di benefici a favore degli ex combattenti ed assimilati, nel testo fissato dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, nella parte in cui fa divieto di assunzioni, ed incarichi retribuiti, alle dipendenze dello stato, degli altri enti pubblici anche economici, di società a partecipazione statale o di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato (salva la partecipazione ad organi collegiali o commissioni), trova applicazione non soltanto nei confronti di coloro che hanno ottenuto tali assunzioni od incarichi dopo il collocamento a riposo ma anche nei confronti di coloro che abbiano conseguito le medesime prima del collocamento in quiescenza per effetto della citata legge n. 336 del 1970, atteso che una siffatta estensione, manifestamente non in contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, si evince dalla lettera delle norme, che non distingue fra situazioni posteriori ed anteriori al pensionamento, nonché dalla ricorrenza in entrambe le ipotesi, delle finalità da essa perseguite, consistenti nel precludere ulteriori vantaggi, a carico della finanza pubblica, a dipendenti già beneficianti di un trattamento di quiescenza di particolare favore. (Conf 6150/83, mass n 430945).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)