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Sez. 5 - , Sentenza n. 27479 del 30/12/2016 (Rv. 642390 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto impositivo – Notificazione ex art. 140 c.p.c. – Omessa affissione dell’avviso di deposito – Nullità – Ricezione della successiva raccomandata informativa – Modalità – Effetti – Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Stato
decisa il 2016-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642390-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema d'imposte del reddito, la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655 art. 37, DPR 29/05/1982 num. 655 art. 38, DM min. COM 09/04/2001, DM min. COM 01/10/2008, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)