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Sez. 1, Sentenza n. 5285 del 30/05/1994 (Rv. 486828 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere | Proposizione - Termini - Decorrenza - Fallimento - Dichiarazione nel corso della procedura di concordato preventivo - Azioni revocatorie fallimentari - Proposizione - Termini - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486828-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere

I termini per la proposizione delle azioni revocatorie fallimentari decorrono dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero, nell'ipotesi di fallimento dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di ammissione alla procedura stessa, senza che possa riconoscersi rilievo alla domanda di ammissione al concordato che sia stata respinta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)