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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 575 Graduazione dell'ipoteca nel concorso con i privilegi

1. L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'articolo 552 ed e' preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.

Art. 576 Collocazione degli interessi

1. Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, e' limitata all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave.

2. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un'altra sola annualita' d'interessi.

Art. 577 Prescrizione

1. I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.

Libro quarto. Disposizioni processuali

Titolo primo. Dell'istruzione preventiva

Art. 578 Inchiesta sommaria

1. Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorita' marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

2. Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto.

3. Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime, l'autorita' doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorita' marittima piu' vicina.

4. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonche' delle indagini eseguite e' compilato processo verbale, del quale l'autorita' inquirente, se non e' competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorita', che di tale competenza e' investita.

Art. 579 Inchiesta formale

1. L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.

2. Se l'autorita' competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.

3. L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

Art. 580 Autorita' competente

1. La competenza e' determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.

2. Il ministro per le comunicazioni designa la commissione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorita' consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta sommaria, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente.

3. Il ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonche' di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

Art. 581 Svolgimento dell'inchiesta

1. L'inchiesta formale e' eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorita' marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorita' medesima.

2. La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilita' del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.

3. Hanno facolta' di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.

4. Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed e' avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente puo' procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorita' consolare competente.

5. Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale.

Art. 582 Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta

1. Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

Art. 583 Spese per l'inchiesta formale

1. Quando l'inchiesta formale e' disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.

2. Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se e' stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche' gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.

Art. 584 Verificazione della relazione di eventi straordinari

1. Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell'articolo 304, deve verificare d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l'uno dall'altro, i componenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonche' raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.

2. Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio portuale e in quello della borsa piu' vicina al luogo ove la nave e' ancorata.

3. Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.

4. Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorita' debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione e' confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

Titolo secondo. Delle cause marittime

Capo I. Disposizioni generali

Art. 585 Dei giudici di primo grado

1. Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado:

  1. a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;

  2. b) dai tribunali.

2. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Art. 586 Regolamento di competenza; incompetenza per materia

1. Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.

2. L'incompetenza per materia del comandante di porto puo' essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 587 Foro della pubblica amministrazione

1. Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.

Capo II. Delle cause per sinistri marittimi

Sezione I. Della competenza

Art. 589 Competenza per materia e per valore

1. Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:

  1. a) i danni dipendenti da urto di navi;

  2. b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

  3. c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

  4. d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

  5. e) le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

  6. f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.24

Art. 590 Competenza per territorio

1. Se il fatto che vi ha dato luogo e' avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' l'ufficio di iscrizione della nave.

2. Se il fatto e' avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' il luogo di iscrizione della nave.

Sezione II. Del procedimento avanti i comandanti di porto

Art. 591 Forma della domanda

1. La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.

Art. 592 Contenuto e forma della citazione

1. La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda.

2. Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.

3. La notificazione per pubblici proclami puo', su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.

Art. 594 Partecipazione delle parti al processo

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, puo' autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.

Art. 595 Trattazione della causa

1. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresi' presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza.

2. Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarita' nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non e' integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.

3. Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse e' integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento.

4. Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.

5. La trattazione si svolge, senza formalita' e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalita' di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e puo' chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi.

6. Se e' stata proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.