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Sez. 5, Sentenza n. 1413 del 05/10/1984 Ud. (dep. 11/02/1985) Rv. 167832 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SINGOLI AUMENTI PER LA CONTINUAZIONE - SPECIFICAZIONE - SUPERFLUITÀ - PENA BASE - INDICAZIONE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167832-01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - SINGOLI AUMENTI PER LA CONTINUAZIONE - SPECIFICAZIONE - SUPERFLUITÀ - PENA BASE - INDICAZIONE - NECESSITÀ - RAGIONE.*

Nel calcolo della pena inflitta per un reato continuato, deve necessariamente essere indicata l'entità della pena base comminata per la violazione più grave, mentre la specificazione della frazione di pena inerente ad ogni singolo reato satellite non è necessaria, potendo questa essere indicata globalmente. In caso contrario, è impossibile operare un controllo sui criteri seguiti dal giudice anche per il rapporto di proporzionalità che deve esserci tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione. (Conf mass n 164954; (Conf mass n 166178).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)