Sez. L, Sentenza n. 7377 del 09/08/1996 (Rv. 499116 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - EFFICACIA RETROATTIVA - IN GENERE | Applicabilità all'ipotesi di avveramento della condizione prevista dall'art. 1359 cod. civ.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - EFFICACIA RETROATTIVA - IN GENERE
In tema di negozio condizionato, ove, ai sensi dell'art. 1359 cod. civ., si debba ritenere verificata la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, deve aversi riguardo, al fine della determinazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo invece consentito fare riferimento ad un'epoca successiva, attesa la retroattività della condizione stabilita dall'art. 1360 cod. civ., il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie regolata dal citato art. 1359 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)