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Sez. 1, Sentenza n. 1644 del 14/06/1988 Cc. (dep. 02/08/1988) Rv. 178996 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - OBBLIGO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - OMESSA DIVERGENZA SUL FATTO STORICO TRA CONTESTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE DELL'INTERVENTO DELLA CORTE.*
Stato
decisa il 1988-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178996-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - OBBLIGO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - OMESSA DIVERGENZA SUL FATTO STORICO TRA CONTESTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE DELL'INTERVENTO DELLA CORTE.*

La qualificazione giuridica di un fatto non fa carico alla Corte di Cassazione quando in ordine ad essa sorga contrasto tra l'organo che ha provveduto alla contestazione ed il giudice del dibattimento. In tal caso, e cioè quando non vi sia divergenza sulla identificazione storica del fatto bensì soltanto sulla qualificazione giuridica di esso, al titolare dell'Azione penale spetta la relativa Competenza in Sede di contestazione ed al giudice in Sede di dibattimento. (V mass n 154947; (V mass n 172827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)