Sez. 2, Sentenza n. 19488 del 30/09/2015 (Rv. 636569 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Permanenza senza titolo di un coniuge nella casa familiare di proprietà comune - Ordine giudiziale di rilascio - Oggetto e beneficiario - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Al coniuge separato rimasto senza titolo nella casa familiare di proprietà comune il giudice non ordina di rilasciare la quota ideale del bene all'altro coniuge, ma di rilasciare l'intero bene alla comunione, legittimata ad assumere le sue determinazioni, anche a norma dell'art. 1105 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)