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Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014 (Rv. 630573 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio - Condizioni per la valida costituzione del rapporto processuale - Notificazione nel termine fissato dal giudice o in quello ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Necessità - Deposito dell'atto notificato - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630573-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)