Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
Testo vigente
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
Capo I. Natura e finalita' dell'ente
STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Art. 1 Natura dell'Ente
1. L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti - E.N.P.A.F., riconosciuto con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174, e' ente di diritto pubblico avente personalita' giuridica e gestione autonoma.
2. L'Ente ha sede legale in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica.
Art. 2 Finalita' dell'Ente
1. L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalita' di cui al presente statuto.
2. L'Ente e' diviso in due sezioni una per l'assistenza e l'altra per la previdenza e provvede all'una e all'altra anche a mezzo di sedi provinciali o regionali.
Art. 3 Iscrizione all'Ente
1. Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli albi professionali dei farmacisti. Il contributo per la gestione dell'assicurazione malattia non e' dovuto da coloro che dimostrino di godere di altra forma assicurativa obbligatoria.
2. L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualita', quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione.
3. La morosita' nel pagamento dei contributi produce gli stessi effetti di quella relativa al pagamento dei contributi dovuti all'ordine dei farmacisti, ai sensi dell'art. 11, lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
Capo II. Degli organi dell'ente
Art. 4 Elenco degli organi statutari
1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il comitato esecutivo;
e) il collegio dei sindaci.
Art. 5 Del presidente
1. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti di nomina elettiva.
2. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno e promuove l'esecuzione delle loro deliberazioni.
3. Il presidente rimane in carica fino alla elezione del suo successore e puo' essere rieletto.
4. In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente, sono esercitati dal vice presidente.
5. Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, puo' delegare l'esercizio di specifiche attribuzioni del suo ufficio al vice presidente o ad un altro membro del consiglio di amministrazione.
Art. 6 Del consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale e' composto dai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti.
2. Ciascun presidente ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli iscritti all'Ente per la circoscrizione dell'ordine di appartenenza.
3. In caso di assenza o di impedimento il presidente puo' farsi rappresentare, mediante specifica delega, dal vice presidente.
Art. 7 Compiti del consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale:
a) elegge a scrutinio segreto tra tutti gli iscritti agli albi:
1) otto membri del consiglio di amministrazione di cui quattro titolari di farmacia e quattro non titolari, che risultino tali all'atto della votazione;
2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci;
b) delibera sui regolamenti di attuazione per quanto attiene al disposto dell'art. 2 del presente statuto;
c) determina l'importo dei contributi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno;
e) delibera le variazioni di bilancio di previsione;
f) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
g) delibera sulle modifiche dello statuto;
h) delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' la misura del trattamento di missione spettante ai predetti membri che risiedono fuori Roma;
i) delibera sulla eventuale istituzione di uffici periferici stabilendo le norme relative al loro funzionamento;
l) delibera l'attuazione di referendum fra gli iscritti per decidere l'eventuale liquidazione dell'E.N.P.A.F.
2. I regolamenti di cui alla precedente lettera b) sono soggetti alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le delibere di cui alla lettera h) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.
Art. 8 Assemblea ordinaria
1. Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno due volte l'anno.
2. L'assemblea e' convocata dal presidente dell'Ente mediante avviso raccomandato spedito ai singoli componenti, presso la sede dei rispettivi ordini di appartenenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
4. La seconda convocazione puo' essere stabilita con inizio ad un'ora di distanza dalla prima e puo' essere comunicata con lo stesso avviso.
Art. 9 Assemblea straordinaria
1. Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea straordinaria su convocazione del presidente, quando questi ne ravvisi la necessita' oppure quando sia richiesto motivatamente per iscritto, da almeno un terzo dei componenti oppure su richiesta del collegio sindacale per le materie di sua competenza.
2. La convocazione avviene con le modalita' stabilite dall'articolo precedente ed, in caso di urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso.
Art. 10 Adunanza e votazioni
1. Il consiglio nazionale e' legalmente costituito con la presenza in prima convocazione della meta' piu' uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.
2. Oltre ai consiglieri nazionali possono partecipare alle sedute i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci, ma essi non hanno diritto a voto se non siano consiglieri nazionali.
3. Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, funge da segretario un funzionario dell'Ente all'uopo designato.
4. Le votazioni avvengono per alzata e seduta. Esse avvengono per appello nominale, qualora cio' venga richiesto da almeno quindici consiglieri, prima dell'inizio della votazione. Qualsiasi votazione di delibere riguardanti persone - e cioe': provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilita', nomina o revoca di componenti di commissione - deve avvenire per scrutinio segreto.
5. Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei votanti.
6. Il verbale delle sedute viene inviato a ciascun componente il consiglio nazionale ed e' sottoposto nella seduta successiva all'approvazione dell'assemblea.
7. I verbali delle sedute e le deliberazioni del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario e, numerati cronologicamente, vengono raccolti in volumi.
Art. 11 Il consiglio di amministrazione: composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri che possono essere confermati e dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina dei suoi componenti.
2. Ne fanno parte di diritto il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o un membro del comitato centrale da lui delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanita'.
3. Gli altri otto membri vengono eletti dal consiglio nazionale dell'Ente a norma dell'art. 7, lettera a), e con la procedura prevista dal successivo art. 12.
4. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
5. I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti dai candidati appartenenti alla stessa categoria di titolare o non titolare di farmacia alla quale apparteneva al momento della sua elezione il consigliere cessato.
6. Quando un membro del consiglio passa da non titolare a titolare e viceversa, decade automaticamente ed al suo posto subentra, in ordine di elezione, il successivo della stessa categoria.
7. Tali consiglieri rimangono in carica fino a che resta in carica il consiglio di amministrazione di cui vengono a far parte.
Art. 12 Elezione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci
1. Il consiglio nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci si riunisce, su convocazione del presidente dell'Ente, per eleggere gli otto consiglieri elettivi ed i quattro sindaci elettivi.
2. Analogamente si procede nel caso che, prima della scadenza del mandato, si renda, per qualsiasi motivo, necessario procedere al rinnovo totale dei detti organi.
3. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto per mezzo di schede munite del timbro a secco dell'Ente, recanti a stampa su una sola facciata le diciture: "titolare di farmacia", "non titolare di farmacia", poste ciascuna su quattro righe numerate: "sindaci effettivi" e "sindaci supplenti" poste ciascuna su due righe numerate. In ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome dell'iscritto all'Ente prescelto per le singole cariche.
4. Il seggio elettorale e' formato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente dell'Ente, che lo presiede, e da tre consiglieri presenti alla seduta e non facenti parte del consiglio di amministrazione e precisamente dai due consiglieri piu' anziani di eta', quali scrutatori e da quello piu' giovane, quale segretario.
5. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione all'Ente e in caso di parita' di iscrizione il piu' anziano di eta'.
6. I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 13 Conferimento delle cariche
1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente uscente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente art. 11.
2. Nella sua prima seduta esso e' presieduto dal consigliere elettivo che ha riportato maggior numero e di voti e, in caso di parita', dal piu' anziano di eta' e procede alla elezione, a scrutinio segreto, del presidente, del vice presidente, del tesoriere e dei tre componenti il comitato esecutivo, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti dal consiglio nazionale.
3. Gli eletti vengono immediatamente insediati nelle rispettive cariche.