Sez. 1, Sentenza n. 1454 del 20/05/1952 (Rv. 882196 - 01)
COSA GIUDICATA - NEGOZIO SIMULATO - DICHIARAZIONE DI SIMULAZIONE NEL GIUDIZIO TRA TERZO E PARTI SIMULANTI - INEFFICACIA TRA LE PARTI SIMULANTI.
COSA GIUDICATA - NEGOZIO SIMULATO - DICHIARAZIONE DI SIMULAZIONE NEL GIUDIZIO TRA TERZO E PARTI SIMULANTI - INEFFICACIA TRA LE PARTI SIMULANTI.
La sentenza dichiarativa di simulazione emessa nel giudizio svoltosi tra un creditore e le parti simulanti non ha efficacia di giudicato tra le parti medesime. E ciò in quanto il giudicato presuppone l'identità dell'oggetto e dei soggetti, ma anche lo stesso rapporto tra questi ultimi, quali presentatori di contrastanti pretese. In particolare, nel caso di simulazione di un negozio giuridico, se l'accertamento della simulazione è richiesto da un terzo interessato ed eliminarne gli effetti, la pronuncia non può pregiudicare i rapporti tra i contraenti i quali non avevano un contrasto d'interessi tra di loro, ma anzi una convergenza di interessi, per sostenere la veridicità e l'efficacia del negozio impugnato. È solo in relazione al conflitto posto in essere nel precedente giudizio che spiega effetto il giudicato sulla simulazione, tanto più che esso può essersi formato in base a prove che non sarebbero state ammissibili, se la domanda fosse stata proposta da una delle parti, stante la disciplina dettata dall'art. 1415 cod.civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)