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Sez. 2, Sentenza n. 6500 del 09/07/1994 (Rv. 487349 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Nomina | Pluralità di consulenti - Presunzione di collegialità dell'incarico - Singolarità dell'incarico - Necessità di chiara previsione.
Stato
decisa il 1994-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487349-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Nomina

A norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1980 n. 319 (sui nuovi compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell'incarico (la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all'importo spettante ad un solo perito con l'aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri esperti) costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall'atto di affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell'incarico, configurandosi la stessa (non desumibile "ex post" soltanto dal fatto che l'incarico sia stato svolto personalmente e per l'intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un'esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)