diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 40328 del 25/09/2008 Cc. (dep. 29/10/2008) Rv. 241705 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Prescrizioni - Modificabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241705-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Le prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare sono sempre modificabili in presenza di fatti nuovi. (Nella specie si è ritenuto fatto nuovo il trasferimento in altro Comune della residenza del detenuto, autorizzato dal magistrato di sorveglianza e, conseguentemente, legittima la modificazione "in peius" delle prescrizioni intervenuta ad opera del magistrato avente giurisdizione sul luogo di nuova residenza).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)