Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006 (Rv. 593317 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Comportamento omissivo - Rilevanza - Condizioni e modalità di apprezzamento del rapporto causale - Differenze da quelle del comportamento positivo - Valutazione sul piano naturalistico - Insufficienza - Obbligo generico o specifico di tenere la condotta positiva - Preventiva individuazione - Necessità - Natura - Giudizio normativo - Inerenza all'attribuibilità della condotta suil piano soggettivo - Esclusione - Inerenza all'accertamento del nesso di causalità - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento, rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), purché la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dall'ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto. L'individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale.Tale giudizio, peraltro, non ha attinenza con quello sull'attribuibilità della condotta omissiva sul piano soggettivo a colui che era tenuto alla condotta positiva e, quindi, con il giudizio sull'elemento soggettivo dell'illecito, che postula la tenuta del comportamento omissivo con dolo o colpa e, dunque, il relativo concreto accertamento, e che si colloca, pertanto, su un piano diverso e successivo a quello dell'accertamento del nesso di causalità, presupponendo quest'ultimo (vedi Cass. sez. un. pen. n. 30328 del 2002, RV 222138 e 222139).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)